IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2008,  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo  per  la  disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni  comunitarie  attuate  in
via regolamentare o amministrativa; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  111,  relativo
all'attuazione della direttiva 1989/398/CEE, concernente  i  prodotti
alimentari destinati ad  una  alimentazione  particolare,  codificata
dalla direttiva 2009/39/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione, del  22  dicembre
2006, riguardante  gli  alimenti  per  lattanti  e  gli  alimenti  di
proseguimento; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  del
medesimo settore; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27  febbraio  1996,  n.
209, e successive modificazioni, recante regolamento  concernente  la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione  e
per la conservazione delle sostanze alimentari  in  attuazione  delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.  94/36/CE,  n.  95/2/CE  e  n.
95/31/CE; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva
2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e  gli
alimenti   di   proseguimento    destinati    alla    Comunita'    ed
all'esportazione presso Paesi terzi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta dell'8 luglio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i  Ministri  della  salute,
dello sviluppo economico e per i rapporti con le  regioni  e  per  la
coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7,  8,
9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 del decreto del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 9  aprile  2009,  n.  82,  che
recepisce la direttiva  2006/141/CE  per  la  parte  riguardante  gli
alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati  alla
Comunita'  ed  all'esportazione  presso  Paesi  terzi,   di   seguito
denominato: «regolamento». 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 2 del regolamento. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 7  luglio  2009,  n.  88  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2008), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14  luglio
          2009, n. 161, supplemento ordinario. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  111,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  febbraio  1992,  n.
          39, supplemento ordinario. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  n.  L  31
          del 1° febbraio 2002. 
              - La direttiva 2006/141/CE della  Commissione,  del  22
          dicembre 2006, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 401 del 30 dicembre 2006. 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  193
          (Attuazione  della   direttiva   2004/41/CE   relativa   ai
          controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
          dei  regolamenti  comunitari  nel  medesimo  settore),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2007,  n.
          261, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Ministero della  sanita'  27  febbraio
          1996, n. 209 (Regolamento concernente la  disciplina  degli
          additivi alimentari consentiti nella preparazione e per  la
          conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
          direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
          e n. 95/31/CE), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24
          aprile 1996, n. 96, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali 9 aprile 2009, n.  82  (Regolamento
          concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la
          parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli  alimenti
          di  proseguimento  destinati  alla  Comunita'  europea   ed
          all'esportazione presso Paesi terzi), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2009, n. 155. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6,  7,
          8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 del regolamento n. 82 del
          2009, gia' citato nelle note alle premesse: 
              «Art. 2 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si
          applicano le  definizioni  di  "indicazione",  "indicazione
          nutrizionale", "indicazione sulla  salute"  e  "indicazione
          relativa alla riduzione di un rischio di malattia"  di  cui
          all'art. 2, paragrafo 2, punti 1, 4, 5 e 6 del  regolamento
          (CE) n. 924/2006. 
              2. Si intende, inoltre, per: 
                a) "lattanti": i soggetti di eta' inferiore a  dodici
          mesi; 
                b) "bambini": i soggetti di eta' compresa fra  uno  e
          tre anni; 
                c)  "alimenti  per  lattanti",  ovvero  "formule  per
          lattanti"  ovvero  "preparati  per  lattanti":  i  prodotti
          alimentari destinati  alla  particolare  alimentazione  dei
          lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare
          da soli il fabbisogno nutritivo di questa  fascia  di  eta'
          fino   all'introduzione   di   un'adeguata    alimentazione
          complementare; 
                d) "alimenti di proseguimento",  ovvero  "formule  di
          proseguimento":  i  prodotti  alimentari   destinati   alla
          particolare alimentazione dei lattanti dopo il  sesto  mese
          di vita, successivamente all'introduzione di  una  adeguata
          alimentazione  complementare,  costituenti  il   principale
          elemento     liquido     nell'ambito     dell'alimentazione
          progressivamente diversificata per questa fascia di eta'; 
                e) "residuo di prodotti fitosanitari": il residuo  di
          un  prodotto  fitosanitario  rilevato  negli  alimenti  per
          lattanti o negli alimenti di proseguimento,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i  suoi
          metaboliti  e  i  prodotti   della   sua   degradazione   o
          reazione.». 
              «Art. 3  (Sicurezza  e  idoneita'  degli  alimenti  per
          lattanti e degli  alimenti  di  proseguimento).  -  1.  Gli
          alimenti per  lattanti  e  gli  alimenti  di  proseguimento
          possono essere commercializzati solo se sono conformi  alle
          disposizioni fissate dal presente regolamento. 
              2.  Gli  alimenti  per  lattanti  e  gli  alimenti   di
          proseguimento  non  devono  contenere  alcuna  sostanza  in
          quantita' tale da mettere a rischio la salute dei  lattanti
          e dei bambini.». 
              «Art. 4 (Alimenti per lattanti). - 1. Nessun  prodotto,
          ad eccezione  degli  alimenti  per  lattanti,  puo'  essere
          commercializzato  o  presentato  come  prodotto  idoneo   a
          soddisfare, da solo, il fabbisogno nutritivo  dei  lattanti
          in  buona  salute  nei  primi  sei  mesi  di   vita,   fino
          all'introduzione    di    una    adeguata     alimentazione
          complementare.». 
              «Art. 5 (Fabbricazione dei prodotti). - 1. Gli alimenti
          per  lattanti  devono  essere  fabbricati  con   le   fonti
          proteiche definite nell'allegato I, punto  2  e  con  altri
          ingredienti alimentari la cui  idoneita'  alla  particolare
          alimentazione dei lattanti sin dalla  nascita  deve  essere
          confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti. 
              2.  Gli  alimenti  di   proseguimento   devono   essere
          fabbricati con le fonti  proteiche  indicate  nell'allegato
          II, punto 2 e  con  altri  ingredienti  alimentari  la  cui
          idoneita' alla particolare alimentazione dei lattanti  dopo
          il  compimento  del  sesto  mese  sia  confermata  da  dati
          scientifici universalmente riconosciuti. 
              3. Per gli alimenti per  lattanti  e  gli  alimenti  di
          proseguimento e' escluso, in ogni caso, l'uso di  materiale
          derivato da organismi geneticamente  modificati,  salva  la
          tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 1829/2003. 
              4.  L'idoneita'  degli  alimenti  per   lattanti   alla
          particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita  e
          degli   alimenti   di   proseguimento   alla    particolare
          alimentazione dei lattanti dopo  il  compimento  del  sesto
          mese deve essere dimostrata attraverso un esame sistematico
          dei dati disponibili relativi ai  benefici  attesi  e  agli
          aspetti della sicurezza e,  se  del  caso,  mediante  studi
          adeguati effettuati sulla base di orientamenti  scientifici
          universalmente   riconosciuti   sulla    progettazione    e
          l'effettuazione di tali studi.». 
              «Art. 6 (Criteri di composizione). -  1.  Gli  alimenti
          per  lattanti  devono  essere  conformi   ai   criteri   di
          composizione fissati nell'allegato I, tenendo  conto  delle
          norme di cui all'allegato V. 
              2. Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del
          latte vaccino di cui all'allegato  I,  punto  2.1,  con  un
          tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5  g/100  kJ  (2
          g/100 kcal), l'idoneita' per la  particolare  alimentazione
          dei  lattanti  deve  essere   dimostrata   mediante   studi
          adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici
          universalmente   riconosciuti   sulla    progettazione    e
          sull'effettuazione di tali studi. 
              3. Per gli alimenti per lattanti a base di  idrolizzati
          proteici di cui all'allegato I, punto 2.2,  con  un  tenore
          proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100
          kcal), l'idoneita' per  la  particolare  alimentazione  dei
          lattanti deve essere dimostrata  mediante  studi  adeguati,
          effettuati   sulla   base   di   orientamenti   scientifici
          universalmente   riconosciuti   sulla    progettazione    e
          sull'effettuazione di tali studi  e  deve  essere  conforme
          alle norme stabilite nell'allegato VI. 
              4. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi
          ai  criteri  di  composizione  fissati  nell'allegato   II,
          tenendo conto delle norme di cui all'allegato V. 
              5.  Gli  alimenti  per  lattanti  e  gli  alimenti   di
          proseguimento devono richiedere, per essere pronti  per  il
          consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua.». 
              «Art. 7 (Costituenti ammessi). - 1. Per l'impiego degli
          ingredienti alimentari negli alimenti per lattanti e  negli
          alimenti di proseguimento devono essere osservati i divieti
          e le limitazioni di cui agli allegati I e II. 
              2. Per la fabbricazione degli alimenti per  lattanti  e
          gli alimenti di  proseguimento  possono  essere  utilizzate
          unicamente le sostanze elencate nell'allegato III, al  fine
          di soddisfare i requisiti relativi alle sostanze  minerali,
          alle vitamine, agli aminoacidi ed altri composti azotati  e
          alle altre sostanze con un particolare scopo nutritivo. 
              3.  Alle  sostanze  indicate   nell'allegato   III   si
          applicano i criteri di purezza fissati dal regolamento  del
          Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209. 
              4.  Ove  non  altrimenti  specificato,  e   in   attesa
          dell'adozione dei criteri di purezza  per  quelle  sostanze
          per le quali tali criteri non sono stati ancora stabiliti a
          livello comunitario,  si  devono  applicare  i  criteri  di
          purezza  universalmente  riconosciuti  e  raccomandati   da
          organizzazioni o agenzie internazionali. 
              5. Nella produzione  di  alimenti  per  lattanti  e  di
          alimenti di  proseguimento  possono  essere  impiegati  gli
          additivi previsti, rispettivamente, nella parte 1  e  nella
          parte 2 dell'allegato XIII del decreto del Ministero  della
          sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.». 
              «Art. 8 (Residui). - 1. Gli alimenti per lattanti e gli
          alimenti di proseguimento non devono contenere  residui  di
          singoli prodotti fitosanitari in quantita' superiore a 0,01
          mg/kg, calcolati sul prodotto pronto per il consumo  oppure
          ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante. 
              2. Per determinare i livelli per i residui di  prodotti
          fitosanitari devono essere utilizzati  i  metodi  analitici
          universalmente riconosciuti. 
              3. I  residui  di  prodotti  fitosanitari  indicati  in
          allegato VIII non devono  essere  utilizzati  nei  prodotti
          agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti
          e di alimenti di proseguimento. 
              4. Tuttavia, ai  fini  del  controllo  ufficiale  degli
          alimenti disciplinati dal presente regolamento, si  ritiene
          che: 
                a) i prodotti fitosanitari elencati nella  tabella  1
          dell'allegato VIII non siano stati  utilizzati  se  i  loro
          residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg; 
                b) i prodotti fitosanitari elencati nella  tabella  2
          dell'allegato VIII non siano stati  utilizzati  se  i  loro
          residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. 
              5. In deroga  al  comma  1,  ai  prodotti  fitosanitari
          indicati nell'allegato IX si applicano i limiti massimi  di
          residui specificati nello stesso allegato. 
              6. Le quantita' di cui ai commi 4 e 5 si  applicano  ai
          prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti  in
          base alle istruzioni del produttore.». 
              «Art. 9  (Etichettatura).  -  1.  La  denominazione  di
          vendita degli alimenti per lattanti  e  degli  alimenti  di
          proseguimento e' rispettivamente: "Alimento per lattanti" e
          "Alimento di proseguimento". 
              2. La  denominazione  di  vendita  degli  alimenti  per
          lattanti  e  degli  alimenti  di  proseguimento  fabbricati
          interamente   con   proteine   di    latte    vaccino    e'
          rispettivamente:  "Latte  per   lattanti"   e   "Latte   di
          proseguimento". 
              3.  Oltre  alle  indicazioni   previste   dal   decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive  modifiche
          e  dal  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.   111,
          l'etichettatura  degli  alimenti  per  lattanti   e   degli
          alimenti  di  proseguimento   deve   recare   le   seguenti
          indicazioni obbligatorie: 
                a) per gli alimenti per lattanti la dicitura  che  il
          prodotto  e'  idoneo  alla  particolare  alimentazione  dei
          lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi  non  sono
          allattati al seno; 
                b) per gli alimenti di proseguimento la dicitura: 
                  1)  che  il  prodotto  e'  idoneo   soltanto   alla
          particolare alimentazione dei lattanti di eta' superiore ai
          sei mesi,  che  deve  essere  incluso  in  un'alimentazione
          diversificata e che non deve  essere  utilizzato  in  alcun
          modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di
          vita; 
                  2)  che  evidenzi  che  la  decisione  di   avviare
          l'alimentazione  complementare  sia  presa  unicamente   su
          parere di professionisti  indipendenti  del  settore  della
          medicina,   dell'alimentazione,   della   farmacia,   della
          maternita' o dell'infanzia, in base agli specifici  bisogni
          di crescita e sviluppo del lattante; 
                c) per gli alimenti per lattanti e  gli  alimenti  di
          proseguimento   l'indicazione   del    valore    energetico
          disponibile espresso in kJ e kcal, nonche'  del  tenore  di
          proteine, carboidrati e grassi  (ivi  inclusi  fosfolipidi,
          acidi grassi essenziali e,  se  presenti,  acidi  grassi  a
          lunga catena) espresso in forma  numerica  per  100  ml  di
          prodotto pronto per il consumo; 
                d) per gli alimenti per lattanti e  gli  alimenti  di
          proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuno
          dei minerali  e  delle  vitamine  elencati  rispettivamente
          negli allegati I e II e, se del caso, del  contenuto  medio
          di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica
          per 100 ml di prodotto pronto per il consumo; 
                e) per gli alimenti per lattanti e  gli  alimenti  di
          proseguimento,   istruzioni   riguardanti    la    corretta
          preparazione, conservazione e smaltimento  del  prodotto  e
          un'avvertenza sui pericoli per la  salute  derivanti  dalla
          preparazione e conservazione inadeguate. 
              4.  Nel  caso  degli  alimenti  per  lattanti  e  degli
          alimenti di proseguimento in  polvere  vanno  riportate  in
          etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai  fini  di
          una corretta pratica igienica per la  ricostituzione  nella
          forma pronta per l'uso, in  linea  con  le  raccomandazioni
          dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Il Ministro del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio
          decreto,  puo'  fornire  ulteriori  specifiche  indicazioni
          sulle norme e le precauzioni da seguire e  da  indicare  in
          etichetta per detti prodotti. 
              5. Per gli alimenti per  lattanti  e  gli  alimenti  di
          proseguimento puo' essere indicata la  quantita'  media  di
          sostanze  nutritive  elencate  nell'allegato  III,  qualora
          detta dichiarazione non sia  gia'  prevista  dal  comma  3,
          lettera d), espressa  in  forma  numerica  per  100  ml  di
          prodotto pronto per il consumo. 
              6.  Per  gli  alimenti  di  proseguimento,  oltre  alle
          informazioni   numeriche,    possono    essere    riportate
          informazioni concernenti le vitamine e i  minerali  di  cui
          all'allegato VII, espresse in  percentuale  dei  valori  di
          riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto  pronto  per
          il consumo. 
              7. Le etichette degli alimenti  per  lattanti  e  degli
          alimenti di proseguimento devono  essere  tali  da  fornire
          informazioni necessarie all'uso appropriato dei prodotti  e
          non scoraggiare l'allattamento al seno. 
              8. E' vietato l'utilizzo di termini come  "umanizzato",
          "maternizzato" o "adattato" o espressioni analoghe. 
              9. L'etichettatura degli  alimenti  per  lattanti  deve
          riportare,  sotto  il  titolo  "avvertenza  importante"   o
          espressioni   equivalenti,    le    seguenti    indicazioni
          obbligatorie: 
                a)   una   dicitura   relativa   alla    superiorita'
          dell'allattamento al seno; 
                b)  la  raccomandazione  di  utilizzare  il  prodotto
          esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti
          del  settore  della  medicina,  dell'alimentazione,   della
          farmacia, della maternita' o dell'infanzia. 
              10. L'etichettatura degli  alimenti  per  lattanti  non
          deve riportare immagini di lattanti ne' altre illustrazioni
          o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del  prodotto.
          Puo' pero' recare  illustrazioni  grafiche  che  facilitino
          l'identificazione del prodotto e ne spieghino i  metodi  di
          preparazione. 
              11. L'etichettatura degli alimenti  per  lattanti  puo'
          recare indicazioni nutrizionali e  sulla  salute  solo  nei
          casi  citati  nell'allegato   IV   e   conformemente   alle
          condizioni ivi stabilite. 
              12.  Gli  alimenti  per  lattanti  e  gli  alimenti  di
          proseguimento  devono  essere  etichettati   in   modo   da
          consentire al consumatore  di  distinguere  chiaramente  un
          prodotto dall'altro, cosi' da evitare qualsiasi rischio  di
          confusione tra gli alimenti per lattanti e gli alimenti  di
          proseguimento. 
              13. Le disposizioni di cui al comma 3 e ai commi da 7 a
          11 si applicano anche: 
                a) alla presentazione dei  prodotti,  in  particolare
          alla forma, all'aspetto  e  all'imballaggio,  al  materiale
          utilizzato   per   l'imballaggio,   alla   disposizione   e
          all'ambiente nel quale sono esposti; 
                b) alla pubblicita'.». 
              «Art. 10  (Pubblicita').  -  1.  La  pubblicita'  degli
          alimenti per lattanti e'  vietata  in  qualunque  modo,  in
          qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli
          ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi
          medici, nonche' convegni, congressi, stand ed esposizioni. 
              2. In deroga al comma 1, la pubblicita' degli  alimenti
          per lattanti e' consentita  solamente  sulle  pubblicazioni
          scientifiche  specializzate  in  puericultura  destinate  a
          professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale.  Tale
          pubblicita'  deve  essere  limitata  ad   informazioni   di
          carattere scientifico basate su documentate evidenze e  non
          deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare  l'idea
          che l'allattamento artificiale sia superiore o  equivalente
          all'allattamento al seno. 
              3. La pubblicita' di cui al comma 2 e' sottoposta  alle
          condizioni ed ai divieti previsti dall'art. 9, commi 3,  6,
          7, 8, 9, 10, 11 e 12, lettera b). 
              4.  Resta  ferma  la  possibilita'  di  diffondere   il
          materiale  informativo  di  cui  all'art.   16   presso   i
          professionisti di cui all'articolo medesimo. 
              5. La pubblicita' degli alimenti di  proseguimento,  al
          fine di evitare qualunque possibile  interferenza  negativa
          con l'allattamento al seno: 
                a) evidenzia che l'uso del prodotto  e'  indicato  su
          consiglio del medico per lattanti di almeno sei  mesi,  ove
          non disponibile il latte materno; 
                b) non induce a ritenere il prodotto  equivalente  al
          latte   materno,   ne'   scoraggia   in   qualunque    modo
          l'allattamento al seno; 
                c) riporta l'indicazione  che  il  latte  materno  va
          offerto fino  a  quando  e'  possibile,  anche  durante  lo
          svezzamento e l'alimentazione diversificata; 
                d)  non  contiene  testi  o  immagini   che   abbiano
          relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del
          lattante sotto i sei mesi, ne'  immagini  di  lattanti  che
          possono essere percepiti come soggetti di eta' inferiore ai
          sei mesi.». 
              «Art.  11  (Modalita'  di  commercializzazione).  -  1.
          L'operatore   del   settore    alimentare    che    intende
          commercializzare un alimento per lattanti deve  trasmettere
          al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali  un  campione  dell'etichetta  utilizzata  per   il
          prodotto, con le modalita' previste dall'art. 7 del decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. 
              2.   Gli   alimenti   per   lattanti   possono   essere
          commercializzati solamente trascorsi  trenta  giorni  dalla
          data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
              3. L'operatore del settore alimentare che ha immesso in
          commercio alimenti per lattanti alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  regolamento,  deve  attivare,  entro
          novanta giorni, la procedura di cui al comma 1.». 
              «Art. 12 (Campioni e forniture).  -  1. E'  vietata  la
          distribuzione di campioni o il ricorso  a  qualunque  altro
          sistema volto a promuovere le vendite  degli  alimenti  per
          lattanti direttamente presso il consumatore nella fase  del
          commercio al dettaglio, quali esposizioni  speciali,  buoni
          sconto,  premi,  vendite  speciali,  vendite  promozionali,
          vendite abbinate, vendite a distanza,  a  domicilio  o  per
          corrispondenza. 
              2. E' vietata per i  produttori  e  i  distributori  di
          alimenti per lattanti ogni forma  di  offerta  di  campioni
          gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per
          lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri  e  ai
          membri delle famiglie, ne' direttamente, ne' indirettamente
          attraverso   il   sistema   sanitario   nazionale,   ovvero
          attraverso gli informatori sanitari. 
              3. E' ammessa la fornitura gratuita di attrezzature, di
          materiale informativo  o  di  materiale  didattico  solo  a
          istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita  e
          alla cura del lattante previa preventiva  approvazione,  su
          richiesta  scritta  da  parte  della  direzione   sanitaria
          (ospedaliera,  universitaria   o   dell'azienda   sanitaria
          competente), dell'Assessorato alla  sanita'  della  regione
          territorialmente competente. Tali attrezzature o  materiali
          possono essere contrassegnati con  il  nome  o  la  ragione
          sociale o il marchio dell'impresa donatrice, ma non possono
          contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche
          di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento,  e
          possono  essere  distribuiti  solo  attraverso  il  sistema
          sanitario nazionale. 
              4. Il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali di concerto  con  le  regioni,  attua  un
          piano  di  monitoraggio   sulla   fornitura   gratuita   di
          attrezzature o di materiali di cui al comma 3. 
              5. Le forniture di  alimenti  per  lattanti,  donate  o
          vendute a basso prezzo a istituzioni o  organizzazioni  per
          essere utilizzate nelle istituzioni  stesse  o  per  essere
          distribuite  all'esterno  delle  strutture,  devono  essere
          utilizzate  o  distribuite,  a  seguito   di   prescrizione
          individuale e indicazione del periodo  d'uso,  solo  per  i
          lattanti che necessitano di essere alimentati con  alimenti
          per lattanti e soltanto per il periodo necessario. 
              6. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni  per
          uso  interno  dei  neonati  che,  per  indisponibilita'   o
          insufficienza del latte materno, necessitano di una  totale
          o  parziale  alimentazione  con  alimenti   per   lattanti,
          provvedono,  al  pari  delle  altre   forniture   di   beni
          necessari,  all'acquisto  dei  prodotti  in  condizioni  di
          correttezza  e  trasparenza  nelle  quantita'  strettamente
          necessarie, commisurate al numero medio di tali neonati.». 
              «Art.  13  (Congressi  sull'alimentazione  della  prima
          infanzia). - 1. I congressi e in genere ogni manifestazione
          scientifica comprendente in qualunque modo  la  trattazione
          di  tematiche  sanitarie  attinenti  l'alimentazione  della
          prima  infanzia  sono  orientati  allo  sviluppo   e   alla
          diffusione delle conoscenze nei settori  dell'alimentazione
          delle gestanti, dei lattanti e bambini  e  delle  patologie
          relative. 
              2. I congressi e le manifestazioni di cui  al  comma  1
          sono  programmati  e  svolti  privilegiando  le   finalita'
          tecnico-scientifiche   per    un    valido    aggiornamento
          professionale. 
              3. I congressi e le manifestazioni di cui  al  comma  1
          sono segnalati al Ministero  del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali almeno  novanta  giorni  prima  del
          loro svolgimento a cura dell'ente  organizzatore  che  deve
          fornire contestualmente  i  dati  relativi  alla  validita'
          scientifica  nonche'  alle  modalita'  di  svolgimento.  Il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali qualora non ravvisi i requisiti di cui ai commi 1 e
          2, entro quarantacinque giorni, invita l'ente organizzatore
          ad  apportare  le  necessarie  variazioni  o   si   esprime
          negativamente. 
              4. E'  fatto  divieto  alle  imprese  interessate  agli
          alimenti per la prima infanzia  di  ricorrere  a  qualsiasi
          sistema   diretto   e   indiretto   di   contribuzione    e
          sponsorizzazione nella organizzazione  o  partecipazione  a
          congressi e manifestazioni scientifiche in cui si  trattano
          argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia. 
              5. Il divieto di cui  al  comma  4  non  si  applica  a
          congressi  e  corsi  di  formazione  proposti  da  societa'
          scientifiche nazionali, che nelle attivita'  di  competenza
          si  siano  distinte  per  la  promozione  dell'allattamento
          materno e di una corretta alimentazione del lattante e  del
          bambino conformemente ai criteri del presente decreto, o da
          ASL o aziende ospedaliere  o  universitarie,  appositamente
          autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e  delle
          politiche sociali. 
              6. Per l'attuazione del comma 5, oltre ai dati  di  cui
          al comma 3, deve essere presentata al Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  la  documentazione
          concernente  l'entita'  della  partecipazione   finanziaria
          delle imprese, che, complessivamente, puo' coprire comunque
          solo  una  parte  minoritaria  della  spesa,  nonche'  ogni
          elemento utile a garantire l'indipendenza e la  trasparenza
          dei   contenuti   scientifici   del   congresso   o   della
          manifestazione scientifica. 
              7. La documentazione indicata al comma  6  deve  essere
          trasmessa al Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali per il tramite delle regioni  interessate
          per  la  sede  della  manifestazione;  l'inoltro  di  detta
          documentazione viene effettuato se rispondente  ai  criteri
          del presente articolo.». 
              «Art. 15 (Materiale informativo e didattico). -  1.  Il
          materiale informativo e didattico da chiunque predisposto e
          in qualunque modo diffuso, destinato  alle  gestanti,  alle
          madri di lattanti e bambini, alle famiglie ed a  tutti  gli
          interessati nel settore dell'alimentazione dei  lattanti  e
          della  prima  infanzia,  non  deve  avvalorare   la   tesi,
          attraverso dati, affermazioni, illustrazioni o  altro,  che
          l'allattamento  artificiale  sia   uguale   o   equivalente
          all'allattamento al seno e deve, in ogni caso,  conformarsi
          alle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10. 
              2. Il materiale  di  cui  al  comma  1,  inoltre,  deve
          risultare  in  linea   con   i   criteri   e   i   principi
          sottoelencati: 
                a) l'allattamento al seno, per la  superiorita'  e  i
          benefici che offre rispetto  all'allattamento  artificiale,
          va promosso come pratica  di  alimentazione  esclusiva  nei
          primi sei mesi di vita; 
                b)   la   decisione   di   avviare    l'alimentazione
          complementare deve essere presa  unicamente  su  parere  di
          professionisti indipendenti  del  settore  della  medicina,
          dell'alimentazione,  della  farmacia,  della  maternita'  o
          dell'infanzia; 
                c)  le  varie  tappe  da  seguire  nella  scelta  dei
          prodotti  ai  fini   di   una   adeguata   diversificazione
          dell'alimentazione del lattante e del bambino  non  possono
          essere generalizzate, perche'  occorre  tener  conto  delle
          specifiche condizioni individuali e anche familiari; 
                d)  l'allattamento  al  seno  e'  superiore  e  offre
          benefici anche  nel  regime  alimentare  diversificato  del
          lattante; 
                e) l'introduzione, prima del sesto mese di  vita,  di
          sostituti del latte materno o di altri alimenti puo'  avere
          effetti negativi sull'allattamento al seno; 
                f)  la  decisione  di  non  allattare  al   seno   e'
          difficilmente reversibile; 
                g) l'utilizzazione non appropriata degli alimenti per
          lattanti e di quelli di proseguimento comporta  dei  rischi
          per la salute del lattante. 
              3. Il materiale di cui  al  comma  1  deve  recare  gli
          estremi identificativi del soggetto che lo predispone e che
          lo diffonde e, qualora contenga  informazioni  sull'impiego
          degli alimenti per  lattanti,  non  deve  riportare  alcuna
          immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e
          deve altresi' fornire  informazioni  circa  le  conseguenze
          sociali e finanziarie sulle loro utilizzazione.». 
              «Art. 16 (Materiale informativo e  didattico  destinato
          agli operatori sanitari). - 1. Il materiale  informativo  e
          didattico riguardante  gli  alimenti  per  lattanti  e  gli
          alimenti  di  proseguimento   predisposto   dalle   imprese
          interessate agli alimenti per la prima infanzia,  destinato
          a professionisti indipendenti del settore  della  medicina,
          dell'alimentazione,  della  farmacia,  della  maternita'  o
          dell'infanzia, come il materiale  informativo  e  didattico
          per la classe medica sugli alimenti a fini medici  speciali
          destinati alla prima infanzia, deve: 
                a) distinguere chiaramente gli alimenti per  lattanti
          dagli alimenti di proseguimento senza creare confusione tra
          le due tipologie di prodotti; 
                b)  essere  limitato  agli  aspetti  scientifici  del
          prodotto, alle indicazioni e alle modalita' d'uso; 
                c)  essere  predisposto  sulla   base   di   evidenze
          scientifiche documentate e documentabili; 
                d) contenere riferimenti a eventuali studi pubblicati
          per sostenere ogni  affermazione  circa  eventuali  effetti
          nutrizionali o  sulla  crescita,  sullo  sviluppo  e  sulla
          salute del bambino; 
                e) contenere, nel caso  di  alimenti  a  fini  medici
          speciali  destinati   ai   lattanti,   un   richiamo   alla
          superiorita' della pratica dell'allattamento al seno ove il
          prodotto svolga comunque funzioni sostitutive e  l'adozione
          di tale pratica non sia controindicata; 
                f) recare l'indicazione della denominazione sociale e
          sede  legale  dell'impresa,  ente  od  organismo   che   lo
          diffonde. 
              2. Il contenuto del materiale  informativo  di  cui  al
          comma 1  deve  essere  conforme  anche  a  quanto  previsto
          dall'art. 15, comma 1.». 
              «Art.  18  (Esportazione).  -  1.  I  prodotti  di  cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettere   c)   e   d),   destinati
          all'esportazione verso Paesi terzi devono essere  conformi,
          fatta  salva  ogni  diversa   disciplina   o   disposizione
          particolare  stabilita  dal  Paese  importatore,  a  quanto
          previsto: 
                a) dall'art. 9 del presente regolamento, oppure dalle
          norme del Codex Alimentarius "Codex STAN 72/1981" e  "Codex
          STAN 156/1987", nella revisione 2007; 
                b) dagli articoli 3, comma 1, lettera b),  e  13  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 
              2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 9, commi
          3, 4, 5,  6,  7,  8,  9  e  10,  si  applicano  anche  alla
          presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso
          Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda  la  forma,
          l'aspetto, l'imballaggio ed i materiali di  confezionamento
          utilizzati.». 
              - Per i riferimenti alla  direttiva  2006/141/CE  della
          Commissione, del 22 dicembre 2006, si veda nelle note  alle
          premesse.